Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e il numero 2) del terzo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, sono abrogati.